Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Fa Chiarezza
Con l’ordinanza n. 46614/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di spaccio di sostanze stupefacenti, dichiarando il ricorso inammissibile per spaccio presentato da due imputati. Questa decisione ribadisce principi fondamentali del processo penale, in particolare riguardo ai requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità e alla valutazione della lieve entità del fatto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva condannato due persone per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, concernente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Ritenendo ingiusta la condanna, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni giuridiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Gli imputati hanno basato il loro ricorso su tre principali argomentazioni, tutte respinte dalla Suprema Corte perché ritenute infondate o non ammissibili.
La Contestazione sulla Lieve Entità del Fatto
Entrambi i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73. Questa attenuante avrebbe comportato una pena significativamente più mite. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile per due ragioni: in primo luogo, era formulato in termini troppo generici; in secondo luogo, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere la lieve entità, evidenziando la disponibilità di ben 506 dosi medie di sostanza stupefacente, un quantitativo incompatibile con una valutazione di minore gravità.
La Richiesta di Pene Alternative e il Rischio di Recidiva
Uno degli imputati aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con misure alternative, ai sensi della L. 689/1981. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente motivato il diniego basandosi su un giudizio prognostico negativo. In altre parole, aveva ritenuto che le prescrizioni alternative non fossero sufficienti a scongiurare il pericolo che l’imputato commettesse nuovi reati (pericolo di recidiva).
La Riqualificazione del Reato per il Secondo Imputato
Il secondo imputato contestava la sua condanna a titolo di concorso nel reato, sostenendo che la sua condotta dovesse essere riqualificata come favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). La difesa mirava a ottenere l’assoluzione invocando la causa di non punibilità prevista per chi aiuta un familiare stretto (art. 384 c.p.). La Cassazione ha bollato anche questa doglianza come inammissibile, in quanto si trattava di una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Corte d’Appello aveva già ampiamente e correttamente discusso la qualificazione giuridica del fatto, escludendo il favoreggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per spaccio perché i motivi presentati non superavano il vaglio di ammissibilità. I ricorsi erano:
- Generici: Le censure non individuavano specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata.
- Ripetitivi: Alcune argomentazioni erano la semplice riproposizione di quelle già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza indicare perché la decisione di secondo grado fosse errata in diritto.
- Manifestamente infondati: Le questioni sollevate erano palesemente prive di fondamento giuridico, come nel caso della richiesta di pene alternative di fronte a un motivato giudizio di pericolosità sociale.
La Suprema Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In assenza di vizi specifici, il ricorso non può essere accolto.
Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è divenuta definitiva. Oltre a ciò, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e fondati su vizi di legittimità, evitando di utilizzare l’ultimo grado di giudizio come un terzo tentativo di riesame del merito della vicenda.
Perché il ricorso per il riconoscimento del fatto di lieve entità è stato respinto?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico e corretto il diniego, basandosi sull’ingente quantitativo di sostanza stupefacente (506 dosi medie), incompatibile con la fattispecie della lieve entità.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze che erano una mera riproduzione di quelle già svolte in appello, poiché il ricorso di legittimità deve denunciare vizi specifici della sentenza impugnata e non limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per ciascun ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.