La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la mancata **rinnovazione istruttoria** in appello, specificamente riguardo a un accertamento peritale. La Suprema Corte ha ribadito che la rinnovazione delle prove in secondo grado è un istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e si fonda su elementi sufficienti, il rigetto dell'istanza istruttoria non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto generico poiché tendeva a una mera rivalutazione dei fatti, preclusa in Cassazione.
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