La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza che aveva rideterminato la pena a seguito di concordato in appello. Il ricorrente contestava la misura della sanzione, ma la Suprema Corte ha chiarito che, una volta siglato l'accordo ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sulla mancanza di consenso o sull'illegalità della pena. Non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione del proscioglimento d'ufficio, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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