La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per i reati di oltraggio, violenza a pubblico ufficiale e diffamazione. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello, lamentando vizi di motivazione riguardo alla responsabilità per la diffamazione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha stabilito che i motivi di ricorso erano meramente ripetitivi di quelli già esaminati e respinti nei gradi precedenti, configurando un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
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