La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i ristretti limiti di impugnazione per le sentenze emesse a seguito di un concordato in appello. Nel caso specifico, i ricorsi di due imputati sono stati dichiarati inammissibili perché basati su motivi rinunciati con l'accordo sulla pena, come la mancata valutazione di cause di proscioglimento o vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha confermato che il ricorso è possibile solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà delle parti o a un'eventuale pena illegale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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