La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione, sottolineando che l'adesione a due distinti sodalizi criminali, intervallata da un periodo di detenzione che ha modificato gli equilibri criminali territoriali, interrompe l'unicità del disegno criminoso, elemento essenziale per l'applicazione dell'istituto della continuazione.
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