La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato accusato di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Il ricorrente sosteneva l'ipotesi di contraffazione grossolana, ritenendo il falso talmente evidente da non poter ingannare nessuno. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che l'innocuità del falso va valutata esclusivamente sull'attitudine ingannatoria del marchio in sé, senza considerare elementi esterni come il prezzo o il luogo di vendita. Inoltre, il possesso di ventinove orologi e cinque penne è stato ritenuto prova inequivocabile del fine di vendita, escludendo l'uso personale.
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