La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per furto aggravato. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze relative alla recidiva erano inammissibili in quanto costituenti un motivo inedito, mai sollevato in sede di appello. Inoltre, le contestazioni riguardanti il mancato riconoscimento di attenuanti e il bilanciamento delle circostanze sono state giudicate generiche o attinenti al merito, ambito precluso al controllo di legittimità se la motivazione del giudice territoriale risulta logica e coerente. L'inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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