La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un'imputata condannata per il reato di inquinamento di acque o sostanze alimentari (art. 408 c.p.). La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi, i quali si limitavano a riproporre le medesime tesi difensive già respinte in secondo grado. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione del merito dei fatti, specialmente quando la colpevolezza è supportata da prove video e testimoniali certe. Inoltre, è stata ritenuta corretta la scelta di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, poiché le prove richieste erano superflue rispetto al quadro probatorio già acquisito.
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