La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, in particolare riguardo al presunto travisamento dei fatti e alla prescrizione del reato. La Corte ha confermato che l'azione di fuggire con il veicolo, causando il ferimento dell'agente, era la causa principale del fatto, rendendo irrilevanti le argomentazioni sulla volontarietà della chiusura dello sportello. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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