La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento per un reato di droga. L'appello, basato sulla richiesta di riqualificare il fatto come reato minore, è stato ritenuto un motivo non consentito ai sensi delle rigide norme che regolano il ricorso patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda di 4.000 euro.
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