La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di evasione. I motivi del ricorso, incentrati sulla valutazione del trattamento sanzionatorio, sono stati ritenuti generici e non ammissibili in sede di legittimità, poiché la decisione del giudice di merito era supportata da una motivazione logica basata sui precedenti penali e sulla durata dell'allontanamento, escludendo così le attenuanti generiche e la particolare tenuità del fatto.
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