La Corte di Cassazione ha annullato un decreto che dichiarava inammissibile una seconda istanza per l'applicazione del reato continuato. La Corte ha stabilito che se vengono presentati nuovi elementi di prova, non considerati nella precedente decisione, la richiesta non può essere liquidata come mera riproposizione. Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di valutare tali novità nel contraddittorio tra le parti, disponendo di ampi poteri istruttori che non sono limitati agli atti delle sentenze di merito, specialmente se derivanti da patteggiamento. La decisione sottolinea il principio per cui la preclusione non opera in presenza di fatti o questioni giuridiche nuove.
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