La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35123/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante il presupposto reato 707 c.p. (possesso ingiustificato di grimaldelli). La Corte ha stabilito che, per valutare la sussistenza del requisito della precedente condanna, è necessario considerare lo status del soggetto al momento della commissione del nuovo fatto. Una condanna estinta successivamente non rileva se al momento del reato era ancora efficace. Inoltre, viene confermato che il patteggiamento è equiparato a una sentenza di condanna a tali fini.
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