La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per mancanza di interesse. L'imputato, condannato per reati di falso, aveva impugnato la sentenza lamentando un vizio di motivazione sulle attenuanti generiche, nonostante avesse già ottenuto la massima riduzione di pena possibile. La Corte ha stabilito che, non potendo ottenere un risultato più favorevole, l'impugnazione era priva di scopo pratico e quindi inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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