La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13452/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per evasione. I motivi del ricorso, focalizzati sulla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, sono stati giudicati una mera riproposizione di argomenti già respinti in appello e un tentativo di rimettere in discussione l'apprezzamento del giudice di merito, non consentito in sede di legittimità.
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