Un imputato ha contestato la sua condanna per accesso abusivo a sistema informatico aggravato, sostenendo un difetto nella formulazione dell'accusa (la cosiddetta "contestazione in fatto"). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la contestazione dell'aggravante è valida se l'atto di accusa descrive letteralmente gli elementi di fatto che la costituiscono, anche senza menzionare la specifica norma di legge. Nel caso specifico, la descrizione del sistema come contenente "dati in materia di ordine e sicurezza pubblica" era sufficiente a formulare correttamente l'accusa.
Continua »