La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per minaccia emessa dal Giudice di Pace e confermata in appello. La Corte ha chiarito che, per tali reati, il ricorso può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione. Inoltre, ha ritenuto inammissibili per genericità gli altri motivi, in quanto mere ripetizioni delle censure già respinte in appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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