La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, ribadendo il proprio ruolo di giudice di legittimità. L'ordinanza chiarisce che la Corte non può rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali di merito. I motivi del ricorrente, volti a contestare la valutazione dei fatti, l'applicazione delle pene e il diniego di attenuanti, sono stati ritenuti manifestamente infondati, in quanto non evidenziavano vizi di legge o motivazioni illogiche, ma un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata.
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