La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un appello patteggiamento proposto da un imputato. Il ricorso, pur basato su un'erronea qualificazione giuridica, mirava a una rivalutazione dei fatti per ottenere un proscioglimento per uso personale di stupefacenti, motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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