La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per diffamazione. La decisione si basa su due motivi: la genericità del primo motivo, non supportato da documentazione idonea, e l'infondatezza del secondo motivo sulla prescrizione. A causa della manifesta inammissibilità del ricorso cassazione, la prescrizione del reato, pur maturata successivamente alla sentenza d'appello, non può essere dichiarata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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