Un automobilista, condannato per il reato di rifiuto etilometro, ha presentato ricorso sostenendo di aver rifiutato solo la seconda prova. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio consolidato secondo cui anche il rifiuto di sottoporsi al secondo accertamento integra pienamente il reato, poiché ostacola il completamento dell'intera procedura di verifica prevista dalla legge.
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