La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso straordinario presentato da un imputato condannato per reati ambientali. La sentenza chiarisce che l'errore di fatto, che giustifica tale rimedio, deve essere un 'errore percettivo' (una svista materiale) e non un 'errore di giudizio', che attiene alla valutazione delle prove o all'interpretazione delle norme. L'imputato contestava la valutazione della Corte su questioni come l'incompatibilità di un giudice e l'interpretazione di intercettazioni, ma tali doglianze sono state qualificate come critiche all'attività valutativa del giudice, non ammesse in questa sede.
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