La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41233/2025, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di un funzionario comunale e due complici, condannati per peculato. Il caso riguarda l'appropriazione di fondi pubblici tramite mandati di pagamento fittizi. La Suprema Corte ha confermato la correttezza del calcolo della pena e ha ribadito un importante principio in tema di peculato attenuanti: l'attenuante speciale per fatti di particolare tenuità (art. 323 bis c.p.) assorbe quella comune per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), se riconosciuta per la medesima ragione.
Continua »