Confisca Denaro da Spaccio: Quando non si Applica nel Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 45909 del 2023, ha affrontato un tema cruciale nel diritto penale: i limiti della confisca denaro da spaccio in caso di patteggiamento. La decisione annulla la confisca di una somma di denaro perché disposta in violazione della legge, anche a fronte di un ricorso inammissibile. Questo intervento chiarisce i confini applicativi delle misure patrimoniali quando si tratta di reati di lieve entità legati agli stupefacenti.
I Fatti del Caso
Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta di patteggiamento, applicava a un imputato la pena di 9 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
Oltre alla pena concordata tra le parti, il GIP disponeva anche la confisca della somma di 315 euro, rinvenuta nel magazzino dove era detenuta la droga. Il giudice riteneva tale somma “sicuro provento dell’illecita attività di spaccio”.
La difesa dell’imputato presentava ricorso in Cassazione, contestando la confisca. Sosteneva che sia l’imputato che la sua compagna (coimputata in un procedimento separato) avevano negato che il denaro fosse interamente frutto di spaccio e che, in ogni caso, la somma era stata sequestrata solo alla donna.
L’Analisi della Cassazione sulla Confisca Denaro da Spaccio
La Suprema Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile il motivo del ricorso. I motivi addotti dalla difesa non rientravano, infatti, tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Tuttavia, nonostante l’inammissibilità del ricorso (ma non la sua tardività), il Collegio ha deciso di esaminare d’ufficio la legalità della misura applicata. I giudici hanno rilevato un errore di diritto fondamentale da parte del GIP: l’applicazione di una confisca non prevista dalla legge per il reato contestato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la confisca denaro da spaccio per il reato di lieve entità (art. 73, comma 5) non è consentita secondo le forme disposte dal primo giudice. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 240-bis del codice penale (introdotto successivamente e richiamato dall’art. 85-bis del d.P.R. 309/1990), delinea specifiche condizioni per la confisca allargata, che non erano presenti nel caso di specie. Il GIP ha erroneamente disposto una confisca ordinaria (ex art. 240 c.p.) su un bene ritenuto provento del reato, ma senza che la legge lo consentisse espressamente per questa fattispecie nell’ambito di una sentenza di patteggiamento.
Richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che il giudice può rilevare d’ufficio l’illegalità di una pena o di una misura di sicurezza, anche in presenza di un ricorso inammissibile, purché non sia tardivo. Una statuizione contraria all’assetto normativo, come una confisca disposta al di fuori dei casi consentiti, costituisce una “pena illegale” che deve essere eliminata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, ma limitatamente alla parte relativa alla confisca del denaro. La Corte ha eliminato tale statuizione e ha ordinato l’immediata restituzione della somma di 315 euro all’avente diritto. Questa decisione rafforza un principio di stretta legalità: nel patteggiamento, il giudice non può applicare misure, come la confisca, se non sono espressamente previste dalla legge per il reato specifico oggetto dell’accordo. Anche quando una somma di denaro appare chiaramente legata all’attività illecita, la sua ablazione deve trovare un fondamento normativo inequivocabile, che nel caso del reato di lieve entità non sussisteva nelle forme applicate dal giudice di merito.
È possibile confiscare il denaro ritenuto provento di spaccio in una sentenza di patteggiamento per un reato di lieve entità?
No, secondo questa sentenza non è possibile se la forma di confisca applicata non è specificamente prevista dalla legge per quel tipo di reato. Per il delitto di detenzione di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), la legge non consente la confisca ordinaria del denaro ritenuto provento del reato.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile?
Di norma, un ricorso inammissibile non viene esaminato nel merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione può rilevare d’ufficio l’illegalità di una pena o di una misura di sicurezza (come una confisca non consentita dalla legge), a condizione che il ricorso non sia stato presentato in ritardo. In tal caso, può annullare la parte illegale della sentenza.
Qual è la conseguenza dell’annullamento della confisca?
La conseguenza è l’eliminazione della misura patrimoniale dalla sentenza e la disposizione dell’immediata restituzione della somma di denaro sequestrata a chi ne ha diritto.