Vittime del dovere: Rischio Tipico e Confini dei Benefici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per il personale delle Forze Armate e di Polizia, definendo i confini per il riconoscimento dello status di vittime del dovere. La pronuncia chiarisce che un infortunio, per quanto grave, se derivante da un rischio intrinseco e tipico dell’attività svolta, non è sufficiente per accedere ai benefici previsti dalla legge. Vediamo nel dettaglio la vicenda e il principio di diritto affermato dai giudici.
I Fatti di Causa
Un militare, in qualità di istruttore di lancio, subiva lesioni durante un’esercitazione a causa del lancio errato di una bomba a mano da parte di un allievo. In seguito all’accaduto, il militare chiedeva al Tribunale il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere.
Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, sostenendo che l’infortunio si era verificato durante l’ordinaria attività di addestramento, senza l’esposizione a fattori di rischio specifici o straordinari. La Corte d’Appello, invece, ribaltava la decisione, ritenendo che l’errore dell’allievo costituisse una circostanza straordinaria, tale da esporre l’istruttore a un rischio maggiore. Contro questa sentenza, i Ministeri competenti proponevano ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione sulle vittime del dovere
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei Ministeri, cassando la sentenza d’appello e affermando un principio fondamentale in materia. I giudici hanno ribadito che per qualificare un soggetto come ‘vittima del dovere’ non è sufficiente che l’infermità dipenda da una causa di servizio. È necessario un quid pluris, ovvero che l’evento lesivo sia legato a ‘particolari condizioni’ ambientali o operative che comportino un rischio superiore e diverso da quello ordinario.
Le motivazioni
La Corte ha specificato che il concetto di ‘particolari condizioni’ presuppone una distinzione netta tra lo svolgimento ordinario del servizio e situazioni eccezionali. Il danno deve derivare da una causa che non è comune alla totalità degli operatori che svolgono quel medesimo servizio.
Nel caso specifico, i giudici hanno accertato che l’esercitazione era stata organizzata nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e preceduta da adeguate lezioni propedeutiche. La condotta imperita dell’allievo, che ha causato l’incidente, non ha deviato dagli scopi dell’esercitazione stessa, ma ne ha rappresentato una concretizzazione del rischio tipico. L’evento, dunque, non è stato considerato né anomalo né straordinario, ma una manifestazione del pericolo intrinseco all’attività di addestramento al lancio di ordigni.
Le conclusioni
La Cassazione conclude che l’incidente occorso all’istruttore rientra nel perimetro del rischio tipico della sua professione. Di conseguenza, mancano le ‘particolari condizioni’ di rischio straordinario richieste dalla normativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a circoscrivere i benefici a quelle situazioni in cui il servitore dello Stato affronta un pericolo eccezionale, che va oltre la normale e prevedibile rischiosità dei suoi compiti istituzionali.
Quando un infortunio in servizio qualifica come vittima del dovere?
Non sempre. È necessario che l’infortunio sia avvenuto in ‘particolari condizioni’ ambientali o operative che generano un rischio superiore a quello ordinariamente connesso ai compiti d’istituto, richiedendo un ‘quid pluris’ rispetto alla semplice dipendenza da causa di servizio.
L’errore di un allievo durante un’esercitazione è una ‘circostanza straordinaria’?
No, secondo questa ordinanza. La condotta imprudente o inesperta di un allievo durante un’attività di addestramento ben organizzata è considerata una concretizzazione del rischio tipico e prevedibile per un istruttore, non un evento anomalo o straordinario.
Qual è la differenza tra un infortunio per ‘causa di servizio’ e uno che dà diritto ai benefici per le vittime del dovere?
Un infortunio per ‘causa di servizio’ è qualsiasi lesione che abbia un nesso causale con l’attività lavorativa. Per essere riconosciuto come ‘vittima del dovere’, l’infortunio deve non solo dipendere dal servizio, ma essersi verificato in un contesto di rischio eccezionale e straordinario, che va oltre i pericoli normali della professione.