Vittime del dovere: quando l’esposizione all’amianto non è sufficiente
Il riconoscimento dello status di Vittime del dovere rappresenta un traguardo fondamentale per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa che hanno subito danni irreversibili nello svolgimento dei propri compiti. Tuttavia, una recente sentenza della Corte d’Appello chiarisce come non ogni danno subito in servizio dia diritto a questo speciale indennizzo, distinguendo nettamente tra la semplice causa di servizio e i presupposti richiesti per l’equiparazione alle vittime del dovere.
Il caso: il servizio antincendio e la patologia neoplastica
Il procedimento nasce dal ricorso presentato dagli eredi di un militare dell’Aeronautica, impiegato per oltre trent’anni nei servizi antincendio di diversi aeroporti militari. Il lavoratore era deceduto a causa di un adenocarcinoma polmonare, patologia che, secondo la perizia medica, era stata favorita dall’esposizione costante e prolungata all’amianto presente nei dispositivi di protezione individuale e nelle strutture aeroportuali.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che, sebbene l’esposizione fosse provata, l’attività svolta non presentasse quei caratteri di eccezionalità o quel “rischio qualificato” necessari per ottenere i benefici legati allo status di Vittime del dovere. Gli eredi hanno quindi impugnato la decisione, sostenendo che l’attività di soccorso e le condizioni ambientali usuranti dovessero portare a una conclusione opposta.
La decisione della Corte d’Appello
I giudici di secondo grado hanno confermato integralmente la sentenza di rigetto. La Corte ha analizzato attentamente le due casistiche previste dalla legge: il comma 563 (vittime del dovere in senso stretto) e il comma 564 (soggetti equiparati) dell’articolo 1 della Legge 266/2005.
Per quanto riguarda le operazioni di soccorso, la Corte ha precisato che il semplice svolgimento di mansioni antincendio non equivale automaticamente a un’operazione di soccorso. Quest’ultima richiede infatti atti complessi e organizzati per fronteggiare un pericolo specifico e rilevante, non la mera assistenza ordinaria o la prevenzione incendi quotidiana.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra rischio ordinario e rischio eccedente. Per ottenere lo status di Vittime del dovere, non basta dimostrare che l’ambiente di lavoro fosse insalubre o che l’amministrazione non abbia adottato tutte le misure di sicurezza necessarie (violazione dell’art. 2087 c.c.). Tali elementi sono sufficienti per il riconoscimento della causa di servizio o per un’azione di risarcimento danni, ma non per l’indennizzo speciale.
La legge richiede un “quid pluris”, ovvero che l’infermità sia sorta in presenza di “particolari condizioni ambientali e operative”. Secondo la giurisprudenza consolidata, queste condizioni devono essere straordinarie e tali da esporre il dipendente a rischi maggiori rispetto a quelli che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento del servizio. Nel caso in esame, l’esposizione all’amianto, pur essendo nociva, era avvenuta durante il normale espletamento dei compiti assegnati, senza che fossero intervenuti fatti eccezionali in grado di aggravare il rischio tipico della mansione.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il sistema di tutela per le Vittime del dovere non è un doppione della causa di servizio. Si tratta di una misura eccezionale riservata a chi affronta rischi che deviano dalla normalità. La mancata protezione dal rischio amianto nell’ambiente di lavoro ordinario, pur costituendo un illecito civile del datore di lavoro, non integra automaticamente i presupposti per l’attribuzione di questo status speciale. La Corte ha inoltre escluso il nesso per le missioni internazionali, rilevando che l’impiego in Kosovo del militare era stato di mero supporto a distanza, senza prova di esposizione a uranio impoverito.
Cosa distingue lo status di vittima del dovere dalla normale causa di servizio?
La vittima del dovere deve aver subito un danno in condizioni ambientali o operative straordinarie che comportano un rischio eccedente quello ordinario del servizio prestato.
L’esposizione all’amianto garantisce sempre i benefici per le vittime del dovere?
No, se l’esposizione avviene durante il normale espletamento del servizio senza elementi di eccezionalità, può configurare una causa di servizio ma non lo status di vittima del dovere.
L’attività antincendio è sempre considerata operazione di soccorso?
No, la giurisprudenza richiede che l’operazione di soccorso consista in atti complessi e organizzati per fronteggiare un pericolo specifico, non la semplice mansione quotidiana.