Vittime del dovere: la Cassazione chiarisce i benefici
L’ordinanza n. 4697 del 2026 della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza sociale: il riconoscimento dello status di vittime del dovere per gli operatori che restano feriti durante operazioni di soccorso. Il caso riguarda un operatore dei soccorsi che, durante il salvataggio di una persona intrappolata in un’abitazione, è caduto da un’altezza di circa sette metri, riportando una grave invalidità permanente.
Il rischio specifico per le vittime del dovere
La controversia nasceva dal rifiuto dell’amministrazione di riconoscere i benefici assistenziali, sostenendo che l’incidente rientrasse in un rischio comune e non in un rischio ulteriore e imprevedibile. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte chiarito che le operazioni di soccorso sono intrinsecamente pericolose e rientrano pienamente nella tutela prevista per le vittime del dovere. La protezione scatta quando l’evento lesivo si verifica nel corso di attività che espongono l’operatore a pericoli superiori a quelli ordinari del servizio.
Calcolo dell’invalidità per le vittime del dovere
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la percentuale di invalidità da considerare per la liquidazione degli indennizzi. Mentre l’amministrazione propugnava un’interpretazione restrittiva che portava a una percentuale di invalidità del 30%, i giudici di merito avevano accertato un’invalidità complessiva del 46%.
Il criterio dell’invalidità complessiva
La Suprema Corte ha ribadito che i benefici spettanti alle vittime del dovere devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva. Questo criterio non ha una funzione meramente rivalutativa, ma serve a determinare correttamente l’entità del ristoro dovuto a chi ha sacrificato la propria integrità fisica per il bene della collettività.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero basandosi sulla corretta applicazione delle norme che tutelano le vittime del dovere. Nelle motivazioni si legge che l’attività di soccorso prestata dall’operatore non può essere declassata a rischio generico, poiché l’intervento in emergenza comporta di per sé l’assunzione di un rischio specifico tutelato dalla legge. Inoltre, è stato confermato che il calcolo dell’invalidità deve seguire i parametri medico-legali più ampi previsti dal D.P.R. n. 181/2009, includendo ogni componente del danno subito.
le conclusioni
La decisione si conclude con la conferma della sentenza di appello e la condanna dell’amministrazione al pagamento dei benefici economici residui e delle spese di lite. Questo provvedimento rappresenta un importante precedente per garantire che la tutela delle vittime del dovere sia effettiva e non ostacolata da calcoli al ribasso o interpretazioni burocratiche che ignorino l’effettivo sacrificio compiuto dagli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico.
Chi ha diritto ai benefici economici come vittima del dovere?
Hanno diritto gli operatori che subiscono gravi lesioni o invalidità permanente durante attività di soccorso, tutela dell’ordine pubblico o contrasto alla criminalità organizzata.
Quale percentuale di invalidità viene considerata per il calcolo dell’indennizzo?
La Cassazione ha stabilito che deve essere utilizzata la percentuale di invalidità complessiva, che include tutti i criteri medico-legali previsti dalla normativa speciale per queste categorie.
Il rischio ordinario del servizio impedisce il riconoscimento del beneficio?
No, se l’evento si verifica durante operazioni di soccorso o emergenza, il rischio è considerato specifico e meritevole della tutela prevista per le vittime del dovere.