Società in house: la Cassazione nega l’assunzione per ordine del giudice
Con l’ordinanza n. 11979/2024, la Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto del lavoro che interseca il diritto societario e amministrativo: la natura della società in house e le conseguenze sui rapporti di lavoro. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: non è possibile costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una società a totale partecipazione pubblica tramite una sentenza del giudice, anche in un contesto di trasferimento di personale da un’azienda privata.
I Fatti di Causa: Dalla Somministrazione alla Presunta Cessione d’Azienda
La vicenda ha origine da un contratto di somministrazione di lavoro stipulato nel 2010. Un lavoratore, impiegato presso una società di servizi, otteneva in primo e secondo grado il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con quest’ultima. Successivamente, la quasi totalità del personale della società originaria, incluso il lavoratore, transitava presso una nuova società consortile a totale partecipazione pubblica regionale (una società in house).
I giudici di merito avevano qualificato questo passaggio come un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., condannando la società pubblica a riammettere in servizio il lavoratore e a riconoscergli il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Analisi della Cassazione e il Ruolo della Società in House
La società pubblica ha proposto ricorso in Cassazione, basando la propria difesa su due argomenti principali, entrambi accolti dalla Corte:
- La natura di società in house: La ricorrente sosteneva di essere una società a totale partecipazione pubblica operante in regime di in house providing. Come tale, è equiparata a un ente pubblico ed è soggetta alle rigide norme del pubblico impiego, che vietano la costituzione di rapporti di lavoro se non attraverso procedure concorsuali pubbliche.
- L’insussistenza della cessione d’azienda: Il passaggio del personale non era sufficiente, da solo, a configurare una cessione d’azienda. Mancava la prova del trasferimento di un complesso di beni organizzati, know-how o altri elementi idonei a conferire autonomia operativa.
La Qualificazione della Società in House
La Corte Suprema ha censurato la decisione della Corte d’Appello per aver condotto un’analisi superficiale sulla natura della società. I giudici di legittimità hanno ribadito che, per qualificare un ente come società in house, non basta esaminare lo statuto, ma occorre una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze concrete. I criteri fondamentali sono:
- Capitale interamente pubblico.
- Attività prevalentemente svolta in favore degli enti pubblici soci.
- Controllo analogo a quello che l’ente pubblico esercita sui propri servizi.
La Cassazione ha riscontrato la presenza di tutti questi elementi, sottolineando come le norme statutarie e le leggi regionali imponessero un penetrante controllo da parte dell’autorità regionale sulla gestione della società, ben oltre i normali poteri di un socio di diritto privato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base di due principi cardine.
In primo luogo, ha affermato che la qualificazione di una società come in house providing comporta l’applicazione del divieto di assunzione tramite conversione giudiziale di contratti illegittimi, previsto per le pubbliche amministrazioni. Tale divieto era già in vigore all’epoca della stipula del contratto di somministrazione originario. Pertanto, la Corte d’Appello ha errato nel ritenere possibile la costituzione ope judicis di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto di natura sostanzialmente pubblica.
In secondo luogo, la Corte ha criticato la sentenza impugnata per aver dato per scontata l’esistenza di una cessione d’azienda. I giudici di merito hanno erroneamente basato la loro conclusione quasi esclusivamente sul passaggio del personale, onerando per di più la società acquirente di provare l’inesistenza del trasferimento di altri beni. La Cassazione ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, il trasferimento di azienda richiede il passaggio di un’entità economica organizzata che conservi la propria identità, e la sola successione di personale non è, di per sé, un elemento sufficiente a dimostrarlo.
Le Conclusioni
L’ordinanza n. 11979/2024 rafforza un orientamento giurisprudenziale cruciale: le tutele del lavoro privato, come la conversione del contratto in caso di somministrazione irregolare, non possono superare i vincoli imperativi del diritto pubblico che regolano l’accesso al pubblico impiego. Una società in house, essendo un’articolazione della pubblica amministrazione, deve sottostare al principio costituzionale del concorso pubblico. La decisione chiarisce che il giudice non può creare un rapporto di lavoro pubblico laddove la legge lo vieta espressamente. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’Appello per un nuovo esame che dovrà tenere conto di questi principi invalicabili.
È possibile che un giudice costituisca un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una società in house?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la natura di società in house, equiparata a un ente pubblico, impedisce la costituzione di un rapporto di lavoro per ordine del giudice (ope judicis), in quanto ciò violerebbe le norme imperative sull’accesso al pubblico impiego tramite concorso.
Il passaggio della quasi totalità dei dipendenti da un’azienda a un’altra costituisce automaticamente una cessione di azienda?
No. Secondo la sentenza, il mero passaggio di personale, anche se massiccio, non è di per sé sufficiente a configurare una cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. È necessario accertare anche il trasferimento di un’entità economica organizzata, come beni materiali, know-how o altri elementi che ne preservino l’identità e l’autonomia operativa.
Quali sono i criteri per definire una società come ‘in house providing’?
La Corte ribadisce che i criteri sono tre: 1) il capitale sociale deve essere interamente detenuto da uno o più enti pubblici; 2) la società deve svolgere la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; 3) l’ente o gli enti pubblici devono esercitare sulla società un ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi.