Rinuncia al ricorso: la Cassazione chiarisce estinzione e spese
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28254/2023, offre un importante chiarimento sugli effetti processuali derivanti dalla rinuncia al ricorso. Questa decisione, sebbene non entri nel merito della controversia originaria, stabilisce principi procedurali fondamentali, in particolare riguardo all’estinzione del giudizio e all’inapplicabilità del cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’.
I fatti del caso: dal risarcimento all’appello in Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia di diritto del lavoro. Un dirigente medico aveva citato in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza, chiedendo il risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’ente all’obbligo di graduare le funzioni dirigenziali e di determinare correttamente la parte variabile dell’indennità di posizione.
Mentre il tribunale di primo grado aveva respinto la domanda del medico, la Corte d’Appello territoriale aveva ribaltato la decisione, accogliendo il gravame del dipendente. Di conseguenza, l’Azienda Sanitaria aveva proposto ricorso per Cassazione per contestare la sentenza di secondo grado. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, la stessa Azienda depositava un atto di rinuncia al ricorso, prontamente accettato dalla controparte.
La rinuncia al ricorso e le sue conseguenze procedurali
L’atto di rinuncia al ricorso rappresenta il fulcro della decisione della Suprema Corte. Ai sensi dell’art. 390 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto l’impugnazione può rinunciarvi. L’art. 391 del medesimo codice stabilisce che, a seguito della rinuncia, il processo si estingue.
Nel caso di specie, la Corte ha preso atto della rinuncia formalizzata dalla parte ricorrente e dell’accettazione da parte del controricorrente. Di conseguenza, in applicazione della normativa citata, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Questo atto pone fine alla controversia in modo definitivo, rendendo irrevocabile la sentenza impugnata, ovvero quella della Corte d’Appello favorevole al dirigente medico.
L’inapplicabilità del doppio contributo unificato
Un aspetto di notevole interesse pratico affrontato dall’ordinanza riguarda il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002. Questa norma impone alla parte soccombente di pagare una somma pari a quella già versata al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione motiva la sua decisione in modo chiaro e lineare. In primo luogo, l’estinzione del giudizio è una conseguenza diretta e automatica della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, come previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
In secondo luogo, e con particolare enfasi, i giudici chiariscono la natura del ‘doppio contributo’. Si tratta di una misura eccezionale, con una finalità ‘lato sensu’ sanzionatoria, volta a scoraggiare le impugnazioni infondate. Proprio per questa sua natura, la sua applicazione è limitata ai soli casi tassativamente previsti dalla legge: il rigetto dell’impugnazione, la sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. La rinuncia non rientra in questo elenco. Pertanto, la Corte afferma che la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non può essere applicata al caso di estinzione del giudizio per rinuncia. Infine, dato l’accordo tra le parti sulla rinuncia, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese processuali, come previsto dall’art. 391, comma 4, c.p.c.
Conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale di grande importanza per gli operatori del diritto. La scelta di rinunciare a un ricorso per Cassazione, se accettata, non solo chiude la controversia ma evita anche l’aggravio di costi legato al raddoppio del contributo unificato. Questa pronuncia incentiva le parti a valutare con attenzione la prosecuzione del giudizio di legittimità, favorendo soluzioni che portino a una definizione concordata della lite, con un evidente beneficio in termini di economia processuale sia per le parti coinvolte che per il sistema giudiziario nel suo complesso.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di ritirarlo e l’altra parte accetta?
Il giudizio si estingue, come stabilito dall’art. 391 del codice di procedura civile. Questo significa che il processo si chiude definitivamente e la sentenza impugnata diventa irrevocabile.
In caso di rinuncia al ricorso, la parte rinunciante deve pagare le spese legali alla controparte?
No. L’ordinanza chiarisce che, in presenza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, non occorre provvedere sulle spese, conformemente a quanto previsto dall’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile.
Chi rinuncia al ricorso per Cassazione deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia, poiché tale misura è prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.