Anzianità di servizio: anche il precariato pubblico conta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cruciale per i lavoratori del pubblico impiego. Il caso riguarda il diritto al riconoscimento anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro con contratti a termine, una volta ottenuta la stabilizzazione. La sentenza chiarisce che negare questo diritto costituisce una discriminazione vietata dalle norme europee e nazionali, a meno che l’amministrazione non fornisca prove concrete di una diversità nelle mansioni svolte.
La vicenda: da precaria a stabile, ma senza carriera
Una ricercatrice ha lavorato per un importante ente di ricerca pubblico per circa otto anni con contratti a tempo determinato. Successivamente, è stata assunta a tempo indeterminato attraverso una procedura di stabilizzazione. Al momento dell’inquadramento definitivo, l’ente si è rifiutato di considerare gli otto anni di lavoro precario per calcolare la sua anzianità e, di conseguenza, la sua posizione stipendiale. La lavoratrice ha quindi deciso di agire in giudizio, sostenendo di aver subito un trattamento ingiustamente penalizzante rispetto ai colleghi assunti direttamente a tempo indeterminato, pur avendo svolto le medesime mansioni.
Il principio europeo di non discriminazione
Il cuore della questione risiede nel principio di non discriminazione, sancito dalla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato. Questa norma stabilisce che i lavoratori precari non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori stabili comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine. Tale divieto si estende a tutte le ‘condizioni di impiego’, inclusa la retribuzione e gli scatti di anzianità. Qualsiasi differenza di trattamento deve essere giustificata da ‘ragioni oggettive’, ovvero da elementi precisi e concreti che distinguano le due situazioni lavorative, come la natura del lavoro o le competenze richieste.
Le motivazioni: il pieno riconoscimento anzianità di servizio è la regola
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente le ragioni della lavoratrice. I giudici hanno spiegato che la stabilizzazione è una procedura pensata proprio per assumere lavoratori la cui situazione è già assimilabile a quella dei dipendenti di ruolo. Pertanto, escludere dal calcolo dell’anzianità il servizio pregresso è intrinsecamente contraddittorio e discriminatorio. La Corte ha inoltre chiarito un punto fondamentale sull’onere della prova: non è il lavoratore a dover dimostrare che le sue mansioni erano identiche a quelle dei colleghi stabili. Al contrario, è il datore di lavoro pubblico che deve provare l’esistenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento. Il semplice fatto che il rapporto precedente fosse ‘precario’ non costituisce una ragione oggettiva. Nemmeno la mancata valutazione formale del servizio pre-ruolo può essere usata come scusa, poiché tale mancanza è essa stessa una conseguenza della condotta discriminatoria dell’ente.
Le conclusioni: la lavoratrice vince la causa
L’esito è una vittoria netta per la lavoratrice. La Corte di Cassazione ha ‘cassato’ la sentenza d’appello, annullandola, e ha rinviato la causa a un nuovo giudice che dovrà decidere nuovamente la questione. Questo nuovo giudice dovrà obbligatoriamente seguire il principio di diritto enunciato: l’anzianità maturata durante i rapporti a termine va interamente riconosciuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. Di conseguenza, la ricercatrice otterrà il corretto inquadramento retributivo e le relative differenze economiche non percepite. Questa decisione rappresenta un importante precedente per tutti i lavoratori pubblici stabilizzati.
Se vengo stabilizzato nel pubblico impiego, gli anni da precario valgono per lo stipendio?
Sì, la Cassazione ha stabilito che, in base al principio di non discriminazione, l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine deve essere interamente riconosciuta ai fini della progressione economica, a meno che il datore di lavoro non dimostri che le mansioni svolte erano oggettivamente diverse.
A chi spetta dimostrare che il lavoro svolto da precario era diverso da quello da stabile?
L’onere della prova spetta al datore di lavoro pubblico. È l’ente che deve dimostrare con elementi concreti l’esistenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento diverso. Non è il lavoratore a dover provare che il lavoro era identico.
Cosa succede se il mio lavoro da precario non è mai stato valutato formalmente?
Secondo la sentenza, la mancata valutazione del servizio pre-ruolo non può essere usata come scusa per negare l’anzianità. Anzi, è vista come una conseguenza della condotta discriminatoria dell’amministrazione, che non può trarne vantaggio.