Riassorbimento superminimo: la svolta della Corte d’Appello
Il tema del riassorbimento superminimo rappresenta uno dei punti di maggiore attrito tra datori di lavoro e dipendenti, specialmente nel settore pubblico contrattualizzato. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Catania ha gettato nuova luce sulla legittimità del recupero di somme erogate come indennità accessorie, ribaltando una precedente decisione del Tribunale di Siracusa.
Il caso: indennità e recupero crediti
La vicenda ha origine dall’opposizione di un dipendente a due ordinanze-ingiunzioni emesse da un’Autorità di Sistema Portuale. L’ente richiedeva la restituzione di oltre 200.000 euro, sostenendo che alcune indennità (nello specifico un superminimo e un’indennità di reperibilità) avrebbero dovuto essere riassorbite a seguito dei miglioramenti retributivi introdotti dai nuovi contratti collettivi nazionali (CCNL) e dalle integrazioni successive.
In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo che l’annullamento di tali voci retributive violasse il principio di irriducibilità della retribuzione sancito dalla Costituzione e dal Codice Civile. Tuttavia, l’Autorità ha proposto appello, sostenendo che le clausole di assorbimento previste dai contratti collettivi fossero pienamente valide.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha accolto parzialmente il ricorso dell’ente, confermando la legittimità del riassorbimento superminimo. I giudici hanno chiarito che il principio di irriducibilità tutela solo la retribuzione fondamentale legata alla mansione, ma non impedisce alla contrattazione collettiva di modificare o eliminare trattamenti economici accessori.
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura del superminimo: in assenza di un accordo individuale che ne dichiari espressamente la “non assorbibilità”, tale importo deve intendersi riassorbito nei futuri aumenti contrattuali, come previsto dalle clausole generali dei CCNL applicati.
La questione del recupero al netto
Nonostante la vittoria dell’ente sulla spettanza del credito, la Corte ha accolto l’eccezione del lavoratore riguardante il “quantum”. Il dipendente è stato condannato a restituire le somme, ma solo per l’importo netto effettivamente percepito. La giurisprudenza più recente stabilisce infatti che, per i provvedimenti emessi dopo il maggio 2020, il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore la restituzione delle ritenute fiscali e previdenziali, che devono essere recuperate direttamente presso gli enti competenti.
Le motivazioni
La Corte ha basato le motivazioni sulla preminenza della contrattazione collettiva nella regolazione dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato. È stato rilevato che le funzioni svolte dal dipendente (custodia dati e informatizzazione) erano sovrapponibili alle nuove definizioni contrattuali che prevedevano l’assorbimento delle indennità. Inoltre, è stato ribadito che i diritti quesiti non possono cristallizzare voci retributive che la stessa fonte collettiva decide di modificare nel tempo, purché venga rispettato il canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione complessiva.
Le conclusioni
In merito a le conclusioni, la sentenza ha parzialmente riformato il giudizio di primo grado, rigettando l’opposizione del lavoratore alle ingiunzioni di pagamento. La somma da restituire è stata rideterminata in circa 199.000 euro, specificando che dal calcolo devono essere detratte le ritenute operate dal datore di lavoro come sostituto d’imposta. Questa decisione conferma un orientamento rigoroso: i benefici economici extra-tabellari sono precari se non blindati da pattuizioni individuali specifiche di non assorbibilità.
È sempre possibile il riassorbimento superminimo negli aumenti contrattuali?
Sì, il riassorbimento è la regola generale a meno che non esista un accordo scritto tra le parti che dichiari espressamente l’indennità come non assorbibile.
Il principio di irriducibilità della retribuzione protegge tutti gli elementi dello stipendio?
No, la garanzia riguarda solo la retribuzione fondamentale relativa alla categoria di inquadramento, mentre le indennità accessorie possono essere modificate dai contratti collettivi.
Se devo restituire somme indebite al datore di lavoro, pago il lordo o il netto?
Per i provvedimenti emessi dopo il 19 maggio 2020, il lavoratore deve restituire solo la somma netta effettivamente percepita, poiché le tasse sono un onere del datore.