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Responsabilità medica chirurgia estetica: la guida

Il Tribunale si è pronunciato su un caso di responsabilità medica chirurgia estetica riguardante un intervento di mastoplastica additiva che ha causato simmastia e la rottura di una protesi. La domanda di risarcimento è stata respinta poiché la simmastia è stata classificata come complicanza inevitabile in concreto e non imputabile a imperizia del chirurgo. Inoltre, il consenso informato è stato ritenuto esaustivo nel descrivere i rischi estetici dell’operazione.

Riferimento:
ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA - N. R.G. 00048706 2021 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
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Pubblicato il 5 aprile 2026 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Responsabilità medica chirurgia estetica: quando il danno non è risarcibile

Nel vasto panorama della responsabilità medica chirurgia estetica, il confine tra errore professionale e complicanza inevitabile è spesso sottile. Una recente ordinanza del Tribunale di Roma ha affrontato il caso di una paziente che lamentava esiti insoddisfacenti dopo un intervento di mastoplastica additiva, focalizzandosi su due pilastri fondamentali: la prova della colpa del chirurgo e la qualità del consenso prestato.

I fatti di causa

La vicenda trae origine da un intervento di mastoplastica additiva bilaterale eseguito nel 2013. A pochi giorni dall’operazione, la paziente riscontrava il sollevamento della cute sternale e la cosiddetta “medializzazione” degli impianti, una condizione nota come simmastia. Successivamente, rivolgendosi a un altro chirurgo, veniva accertata anche la rottura di una delle protesi. La paziente citava quindi in giudizio il primo chirurgo, chiedendo il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali, sostenendo che il volume eccessivo delle protesi scelte (395cc) fosse la causa primaria dell’inestetismo.

Il chirurgo convenuto si difendeva evidenziando come la scelta delle protesi fosse stata condivisa e come l’evento fosse da qualificarsi come una complicanza non prevedibile né evitabile. Inoltre, produceva un modulo di consenso informato di ben 13 pagine, sottoscritto dalla paziente, che elencava dettagliatamente i rischi connessi all’intervento.

La decisione del Tribunale sulla responsabilità medica chirurgia estetica

Il Giudice, analizzando le risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), ha rigettato la domanda risarcitoria. Il punto cardine della decisione risiede nella distinzione tra inadempimento e complicanza. Sebbene l’applicazione di protesi minori sarebbe stata opportuna per prevenire la simmastia, non è emersa la prova di accordi pre-operatori per un risultato volumetrico differente da quello ottenuto.

In materia di responsabilità medica chirurgia estetica, il Tribunale ha chiarito che il mancato raggiungimento del risultato estetico sperato non implica automaticamente la colpa del medico, specialmente quando l’evento negativo è classificato dalla letteratura scientifica come una complicanza inevitabile in concreto.

L’onere della prova e il nesso causale

Secondo i principi della responsabilità contrattuale (applicabili per la teoria del contatto sociale), spetta al paziente provare il nesso di causalità tra l’intervento e l’insorgenza della patologia. Nel caso di specie, non è stato possibile dimostrare che la rottura della protesi fosse riconducibile alla manovra del primo chirurgo, essendo più probabile che tale danno si fosse verificato durante il secondo intervento di espianto.

L’importanza del consenso informato

Un altro aspetto cruciale ha riguardato il diritto all’autodeterminazione. La giurisprudenza sulla responsabilità medica chirurgia estetica è severa nel richiedere un consenso analitico. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il modulo sottoscritto dalla paziente fosse “accurato, completo e dettagliato”, includendo espressamente rischi quali la “dislocazione dell’impianto” e le “dimensioni inadeguate”. Questo ha precluso qualsiasi contestazione sulla mancata informazione.

Le motivazioni

Le motivazioni della sentenza si fondano sull’assenza di una condotta negligente o imperita da parte del sanitario. La simmastia è stata valutata come una complicanza legata alla conformazione fisica della paziente e al volume delle protesi scelto di comune accordo. Non essendovi prova di un errore tecnico nell’esecuzione dell’intervento, e risultando il consenso pienamente valido, il medico non può essere chiamato a rispondere del danno-evento.

Le conclusioni

Le conclusioni del procedimento evidenziano che nella responsabilità medica chirurgia estetica, il successo dell’azione risarcitoria dipende strettamente dalla dimostrazione di una violazione delle leges artis. Se l’esito negativo rientra nel novero delle complicanze statisticamente possibili e il paziente è stato correttamente edotto, il rischio dell’intervento non può essere traslato sul professionista. La condanna della paziente al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU sottolinea ulteriormente l’infondatezza della pretesa risarcitoria in assenza di prove granitiche sulla colpa medica.

Quando il chirurgo estetico non è responsabile per la simmastia?
Il chirurgo non risponde se la simmastia è qualificata come una complicanza inevitabile in concreto e se il paziente ha accettato consapevolmente il volume delle protesi tramite un consenso informato dettagliato.

Chi deve provare che l’intervento estetico è stato eseguito male?
Spetta al paziente dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito, mentre il medico deve provare l’esatta esecuzione della prestazione o l’imprevedibilità dell’evento.

Un consenso informato di molte pagine esclude sempre la responsabilità del medico?
Non la esclude per errori tecnici, ma impedisce il risarcimento per danni da mancata autodeterminazione se i rischi specifici verificatisi erano chiaramente elencati e sottoscritti dal paziente.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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