Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione chiude la porta ai risarcimenti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il tema della remunerazione medici specializzandi, confermando un orientamento ormai consolidato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un gruppo di medici che lamentavano un trattamento economico inadeguato durante gli anni della loro specializzazione, antecedenti all’anno accademico 2006/2007, chiedendo un risarcimento allo Stato per il tardivo e incompleto recepimento delle direttive europee in materia.
La vicenda processuale
Un nutrito gruppo di medici, dopo aver conseguito la laurea e frequentato le scuole di specializzazione, aveva citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri competenti. La richiesta era di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, della direttiva europea 93/16/CEE, che prevedeva il diritto a un’adeguata remunerazione per i medici in formazione.
Secondo i ricorrenti, la borsa di studio percepita non era adeguata e, inoltre, non era stata soggetta a rivalutazione e adeguamenti periodici, a differenza di quanto previsto per il personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Sia in primo grado che in appello, le loro domande erano state respinte. I giudici di merito avevano ritenuto che lo Stato italiano avesse già adempiuto ai suoi obblighi comunitari con l’emanazione del D.Lgs. n. 257/1991, che istituiva una borsa di studio ritenuta adeguata.
La questione della corretta remunerazione dei medici specializzandi
I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel considerare sufficiente la disciplina introdotta nel 1991. Essi argomentavano che la successiva normativa (D.Lgs. n. 368/1999), che ha trasformato la borsa di studio in un vero e proprio contratto di formazione specialistica, rappresentasse il reale e tardivo adempimento agli obblighi europei. Inoltre, contestavano il blocco dell’indicizzazione e degli adeguamenti periodici, che avrebbe reso la remunerazione, nel tempo, inadeguata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione sull’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Questa norma prevede l’inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte stessa e i motivi del ricorso non offrono nuovi spunti per un cambio di orientamento.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito punto per punto il suo insegnamento costante sulla materia della remunerazione medici specializzandi:
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Corretto Recepimento delle Direttive: L’obbligo di garantire un’adeguata remunerazione, previsto dalle direttive europee (a partire dalla 75/362/CEE), è stato definitivamente assolto dall’Italia con la Legge n. 428/1990 e, soprattutto, con il D.Lgs. n. 257/1991. Quest’ultimo ha introdotto una borsa di studio annuale il cui importo è stato ritenuto, dalla giurisprudenza, sufficiente e idoneo a soddisfare gli obblighi comunitari.
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Natura della Direttiva 93/16/CEE: La direttiva invocata dai ricorrenti non ha introdotto alcun nuovo obbligo in termini di misura della remunerazione. Si è trattato di un mero testo compilativo, che ha riordinato e aggiornato le disposizioni precedenti senza innovarle sul punto economico.
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Il D.Lgs. n. 368/1999: Il nuovo ordinamento, che ha introdotto il contratto di formazione specialistica, non è un tardivo recepimento delle direttive, ma una successiva e discrezionale scelta del legislatore nazionale. I suoi effetti, infatti, decorrono solo dall’anno accademico 2006/2007 e non si applicano ai medici iscritti negli anni precedenti, i quali restano soggetti alla disciplina del 1991.
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Congelamento degli Adeguamenti: La questione della mancata indicizzazione e rivalutazione della borsa di studio è una problematica che riguarda esclusivamente l’ordinamento interno. Le direttive europee non definiscono cosa si intenda per “retribuzione adeguata” né impongono meccanismi di adeguamento automatico. Le leggi nazionali che hanno sospeso tali adeguamenti, per far fronte a carenze di risorse finanziarie e garantire un maggior numero di accessi alle scuole di specializzazione, sono state ritenute legittime e non in contrasto con il diritto europeo o costituzionale.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari è cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257/1991. Qualsiasi successiva questione relativa all’entità e all’adeguamento della borsa di studio non può essere fatta valere come una violazione del diritto europeo e, pertanto, non dà diritto a un risarcimento del danno su tale presupposto. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, chiudendo definitivamente la controversia e confermando la linea dura della giurisprudenza su questo tema.
Lo Stato italiano ha recepito correttamente le direttive UE sulla remunerazione dei medici specializzandi?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’Italia ha adempiuto in modo definitivo ai suoi obblighi comunitari con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 257 del 1991, che ha introdotto una borsa di studio ritenuta adeguata.
Perché le richieste di risarcimento dei medici specializzatisi prima del 2006/2007 sono state respinte?
Le richieste sono state respinte perché i medici iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007 ricadono sotto la disciplina del D.Lgs. n. 257/1991. La nuova disciplina più favorevole (D.Lgs. n. 368/1999) non ha effetto retroattivo e rappresenta una scelta discrezionale del legislatore, non un adempimento tardivo a un obbligo europeo pregresso.
Il blocco della rivalutazione monetaria della borsa di studio è illegittimo secondo il diritto europeo?
No. La Corte ha stabilito che le direttive europee non impongono specifici criteri per definire una “retribuzione adeguata” né obbligano a meccanismi di indicizzazione. Pertanto, le leggi nazionali che hanno sospeso gli adeguamenti per ragioni di bilancio rientrano nell’ordinamento interno e non costituiscono una violazione del diritto comunitario.