Un avvocato ha agito per ottenere l'equa riparazione a causa della durata irragionevole di un processo civile. Nonostante l'accoglimento della domanda, la Corte d'Appello ha liquidato le spese legali in modo forfettario, senza dettagliare le fasi processuali o i criteri applicati, ignorando la nota specifica depositata dal professionista. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve sempre motivare analiticamente la liquidazione dei compensi, indicando le tariffe applicate e le ragioni di eventuali riduzioni rispetto alle richieste della parte.
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