Una lavoratrice socialmente utile, esclusa da una procedura di stabilizzazione a causa di un'illegittima sospensione dalle liste, ha chiesto il risarcimento del danno. La Corte d'Appello le ha riconosciuto l'intero importo delle retribuzioni mancate. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Ministero, ha chiarito che il risarcimento per il danno da perdita di chance non può coincidere con il vantaggio totale sperato. Deve, invece, essere calcolato quantificando il vantaggio economico potenziale e poi riducendolo in base alla probabilità statistica che la lavoratrice aveva di ottenere la stabilizzazione. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo calcolo.
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