Un acquirente cita in giudizio un concessionario per la risoluzione del contratto, lamentando la mancata rottamazione del suo vecchio veicolo, necessaria per l'applicazione dell'IVA agevolata acquisto auto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'obbligo di rottamazione non ricade automaticamente sul venditore, a meno che non sia specificamente pattuito. Inoltre, ha chiarito che un tale inadempimento non sarebbe comunque abbastanza grave da giustificare la risoluzione del contratto, potendo al massimo dar luogo a un risarcimento del danno.
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