Un debitore ha contestato la validità di un mutuo, sostenendo la nullità per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB. La Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha stabilito che la violazione di tale limite non comporta la nullità del contratto, ma rappresenta una norma di vigilanza prudenziale. Di conseguenza, il contratto e l'ipoteca restano validi, e la richiesta del debitore è stata respinta.
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