Un professionista ha agito in giudizio contro una società per il pagamento di onorari. Dopo essere risultata soccombente in primo e secondo grado, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la società ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato tale rinuncia, rinunciando a sua volta al proprio controricorso. Sulla base dell'accordo tra le parti anche sulle spese, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia.
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