Un lavoratore ha richiesto il pagamento di ferie e altri emolumenti non goduti al fallimento del suo ex datore di lavoro, presentando le buste paga come prova. Dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, che aveva già riconosciuto il valore probatorio della busta paga, il Tribunale ha nuovamente respinto la domanda. La Suprema Corte ha annullato ancora una volta la decisione, ribadendo che la busta paga, se non specificamente contestata dalla controparte, costituisce piena prova del credito, e che il giudice del rinvio non può rimettere in discussione punti già decisi.
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