La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28753/2024, chiarisce gli oneri processuali del chiamato all'eredità. In un caso originato da un decreto ingiuntivo di una società di leasing, una persona veniva citata in appello quale erede di un socio defunto. La ricorrente, pur avendo rinunciato all'eredità, non si costituiva in giudizio per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva erede. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso, stabilendo che il chiamato all'eredità ha l'onere di costituirsi e contestare la propria qualità, non potendo sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità.
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