La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12552/2024, ha stabilito che la produzione parziale degli estratti conto da parte di una banca non determina automaticamente l'illegittimità della pretesa creditoria. Spetta al correntista, che contesta il debito, l'onere della prova per dimostrare l'inesattezza del saldo. Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel ricostruire i rapporti dare-avere anche sulla base di altri elementi probatori, senza che la C.T.U. basata su documentazione incompleta sia di per sé nulla.
Continua »