Un operatore sanitario, non impiegato nel reparto di radiologia, ha richiesto il pagamento dell'indennità di rischio radiologico. La sua domanda è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che il personale non specificamente addetto alla radiologia deve fornire allegazioni precise e dettagliate sulla frequenza, durata e natura della sua esposizione al rischio. La genericità delle affermazioni iniziali non può essere sanata in corso di causa e rende inammissibili le richieste di prova, in quanto considerate meramente esplorative. La sentenza ribadisce il principio fondamentale dell'onere di allegazione specifica dei fatti a fondamento della propria pretesa.
Continua »