In un caso di locazione commerciale, una società ha ricevuto solo una parte dell'immobile pattuito, pur pagando il canone per intero. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10361/2024, ha stabilito che il conduttore non ha diritto a un risarcimento del danno, bensì a una restituzione della porzione di canone pagata e non goduta. La Corte ha specificato che tale importo non va calcolato sul valore di mercato della porzione mancante, ma deve essere proporzionale alla riduzione del godimento rispetto al canone contrattuale complessivo.
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