Una società subappaltatrice ottiene un'ingiunzione di pagamento per lavori di tinteggiatura. La società appaltatrice si oppone, lamentando gravi difetti nell'opera. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, chiarisce i principi della garanzia vizi subappalto, affermando che l'appaltatore ha il diritto di agire contro il subappaltatore non appena il committente principale contesta i lavori, senza dover attendere un'azione legale. La Corte sottolinea inoltre che la fattura non è prova sufficiente del credito e che le eccezioni respinte in primo grado devono essere riproposte con appello incidentale.
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