Una lavoratrice, il cui rapporto a tempo indeterminato con un'azienda di servizi poi fallita era stato riconosciuto giudizialmente, ha chiesto l'assunzione alla società subentrante nel contratto di appalto. I giudici di merito avevano respinto la domanda, non ravvisando un trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che in un cambio appalto, la specifica clausola del CCNL di settore (art. 6 CCNL Ambiente) costituisce un obbligo per l'impresa subentrante di assumere il personale, creando un vero e proprio diritto soggettivo per il lavoratore, a prescindere dall'applicazione dell'art. 2112 c.c.
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