La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della riscossione dei conguagli nel servizio idrico integrato per le annualità pregresse. La controversia nasce dall'opposizione di numerosi utenti a fatture per consumi risalenti al periodo 2005-2011. La Corte ha stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario trattandosi di diritti patrimoniali. Nel merito, è stato sancito che il gestore non può applicare retroattivamente nuovi metodi tariffari, ma deve attenersi al metodo vigente all'epoca dei consumi. Tuttavia, la prescrizione del credito inizia a decorrere solo dalla data di approvazione e quantificazione degli importi da parte dell'autorità competente, avvenuta nel 2014, rendendo tempestive le richieste di pagamento.
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