Un professionista, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese legali a favore della propria assicurazione e di altre parti, effettua una rinuncia al ricorso. Mentre la compagnia assicurativa accetta la compensazione delle spese, le altre controparti insistono per il rimborso. La Suprema Corte, dichiarando estinto il giudizio, condanna il professionista a rifondere le spese legali solo alle parti che non avevano accettato la compensazione, chiarendo che la rinuncia obbliga al pagamento dei costi sostenuti dalle controparti per resistere in giudizio.
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