Un collaboratore di giustizia, citato in giudizio per risarcimento danni, si costituiva tardivamente. Chiedeva la rimessione in termini, adducendo che il ritardo fosse dovuto alle complesse procedure di notifica legate al suo status. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La ragione decisiva è stata il ritardo di 44 giorni, considerato imputabile al collaboratore stesso, tra la ricezione dell'atto giudiziario e la sua consegna al difensore.
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