Un automobilista perde la vita uscendo di strada. Gli eredi citano in giudizio l'ente gestore per la cattiva manutenzione, ma i giudici riconoscono una pari responsabilità tra le parti (concorso di colpa al 50%). La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'ordinanza sottolinea come la condotta di guida imprudente della vittima, accertata dai giudici, renda irrilevante la qualificazione giuridica della responsabilità del custode (ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c.), poiché il concorso di colpa del danneggiato (ex art. 1227 c.c.) avrebbe comunque portato alla riduzione del risarcimento.
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